Art. 1 (Costituzione)
È costituita l’Associazione denominata Associzione Italiana di Antropologia Culturale da qui in poi S.I.A.C.. L’associazione è senza scopo di lucro, a tempo indeterminato, con sede in Matera.
Art. 2 (Finalità e compiti)
La S.I.A.C.. si propone di promuovere gli studi e di favorire lo sviluppo della comunità scientifica nel campo delle scienze demoetnoantropologiche (DEA). Essa persegue finalità scientifiche e svolge la propria attività in ambito accademico e nei settori della ricerca scientifica e della formazione. In particolare:
Art. 3 (Soci)
La S.I.A.C.. è composta da:
Sono soci ordinari:
– I professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, delle università italiane e straniere e dei centri di ricerca a carattere nazionale del settore M-DEA/01 (o settore equivalente all’estero), anche se in quiescenza.
– I dottori di ricerca o diplomati nelle scuole di specializzazione che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SSD M-DEA/01 (o abilitazione in altre nazioni di ambito e fascia equivalente) o che abbiano almeno tre anni di esperienza didattica nel medesimo settore con contratto di diritto privato in una università italiana o straniera, oppure tre annualità di assegno di ricerca.
– I soci ordinari regolarmente iscritti negli anni 2015 e 2016 alle disciolte associazioni AISEA e ANUAC. Essi hanno diritto di voto attivo e passivo.
Sono soci aggregati dottori di ricerca e dottorandi nel settore M-DEA/01; specializzati e specializzandi delle Scuole di specializzazione in Beni demoetnoantropologici. Essi partecipano attivamente a tutte le iniziative dell’Associazione, senza diritto di voto attivo o passivo.
Sono soci sostenitori persone, enti e società che sostengano in solido la S.I.A.C… Essi non hanno diritto al voto attivo o passivo in Assemblea.
Art. 4(Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
Tutte le cariche ed attività degli organi sono a carattere gratuito.
Art. 5 (Assemblea)
L’Assemblea è costituita da tutti i soci e si riunisce almeno una volta l’anno. È regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci ordinari in prima convocazione, dei 2/5 in seconda convocazione. Delibera di regola a maggioranza semplice.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente, in accordo con il Consiglio direttivo, a mezzo posta elettronica, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, e deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della stessa, l’ordine del giorno e la data e l’ora della seconda convocazione. L’Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente, in accordo con il Consiglio direttivo, o su richiesta firmata da almeno un terzo dei soci ordinari, per deliberare su specifici provvedimenti urgenti. La richiesta, recante l’ordine del giorno da discutere in Assemblea, va inoltrata al Presidente, che convocherà il Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria avrà luogo entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta.
I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto al voto mediante delega contenuta in una lettera firmata che sarà certificata da altri due soci aventi diritto al voto, a cura della Presidenza dell’Assemblea. Non sono ammesse, per ciascun socio, più di due deleghe. Le deleghe concorrono alla formazione del numero legale.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario dell’Assemblea che redigerà il relativo verbale.
L’Assemblea:
Art. 6 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 11 membri, compreso il Presidente, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Sarà membro del Consiglio direttivo anche un rappresentante designato su indicazione dei soci aggregati. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, che lo presiede o, in assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le delibere del Consiglio richiedono la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Il Consiglio Direttivo:
Art. 7 (Presidente)
Il Presidente, eletto tra i soci ordinari, è il legale rappresentante dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal vice-Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Sono eleggibili solo soci che potranno restare in servizio presso le università per tutta la durata del mandato.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea. Risulta eletto il socio che riporta la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale quorum, si procede a un turno di ballottaggio tra i due candidati che abbiano totalizzato il maggior numero di voti.
La votazione avviene a scrutinio segreto. Gli Associati possono esprimere una sola preferenza. In caso di dimissioni o altro impedimento a proseguire nell’esercizio della carica, si procede a nuova elezione del Presidente, che la ricoprirà fino alla fine naturale del precedente mandato. Il Presidente assicura l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, garantendo la continuità dell’attività e l’organizzazione. Predispone i programmi e i progetti di iniziative nell’ambito delle linee direttive stabilite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e può assumere impegni finanziari, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Egli può quindi accedere ai conti correnti a nome della Associazione, anche dando deleghe al tesoriere o al segretario. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea con la maggioranza assoluta dei suoi componenti la revoca del Presidente.
Art. 8 (Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea dei soci. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente o di un socio, i casi di supposta violazione dello Statuto o dei Regolamenti da parte dei singoli soci o di organi dell’Associazione. Il Collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Art. 9 (Collegio dei Revisori dei conti)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea dei soci. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente o di un socio, i casi di supposta violazione dello Statuto o dei Regolamenti da parte dei singoli soci o di organi dell’Associazione. Il Collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Art. 10 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Art. 11 (Modifiche dello Statuto e del regolamento)
Lo Statuto e il regolamento possono essere modificati dall’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le proposte di modifica devono essere vagliate e istruite dal Consiglio Direttivo e poi fatte pervenire ai soci dal Presidente per iscritto, almeno 40 giorni prima della data della convocazione dell’Assemblea.